1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita nei riguardi dei documenti amministrativi puntualmente e singolarmente indicati dal richiedente e purchè materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti, alla stessa data, dall’amministrazione comunale che, comunque, non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
3. Non è ammissibile la domanda di accesso per categorie di atti (come, ad esempio: deliberazione dell’anno …; determinazioni dalla data del … alla data del ….) .
4. L’accesso ai documenti esistenti e custoditi nell’archivio storico è consentito anche soltanto per motivi di studio.
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